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giovedì 06 agosto 2015 23:13

730, Unico 2015 e Studi di settore: Fringe benefit per auto dell’amministratore

Nel caso di assegnazione in uso, ad uno dei componenti dell'organo di gestione, di un'autovettura di proprietà della società, o di cui questa ha la disponibilità a diverso titolo (leasing, noleggio, ecc.), deriva la deducibilità dei componenti negativi di reddito ad esso relativi: nelle ipotesi di uso esclusivamente personale od aziendale, sono previste regole analoghe a quelle stabilite per il lavoratore dipendente.

Diversamente, nell'eventualità dell'utilizzo promiscuo, i costi sono integralmente deducibili nel limite del compenso in natura tassato in capo all'amministratore: l'eventuale eccedenza è deducibile nella determinazione del reddito d'impresa nella misura parziale di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), Tuir.

Amministratori collaboratori

A decorrere dal 1° gennaio 2001, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 342/2000, i compensi percepiti in relazione agli uffici di amministratore di società, associazione e altri enti, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Come si vedrà, l’assimilazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (in cui, per regola generale, il rapporto di amministratore è inquadrato a quelli di lavoro dipendente), avvenuta a

decorrere dal 1° gennaio 2001, ha avuto effetti più sulla disciplina della determinazione del reddito di lavoro per i collaboratori che sulla deducibilità per l’impresa dei costi relativi agli autoveicoli.

Amministratori professionisti

Tale assimilazione non opera nelle ipotesi in cui l’attività di amministratore e più in generale l’attività prestata in base al rapporto di collaborazione, rientri nell’oggetto della professione esercitata dal contribuente. In tali casi, i compensi percepiti sono assoggettati alle disposizioni dettate per i redditi di natura professionale.

A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12 dicembre 2001, n. 105, ha precisato che i proventi derivanti dagli uffici dell’amministratore, sindaco o revisore di società ed enti, in via eccezionale, sono considerati redditi di lavoro autonomo quando:

  1. i relativi ordinamenti di categoria disciplinano l’attività di amministratore, di revisore o di sindaco di società;

  2. l’incarico è da porre in relazione con le specifiche conoscenze tecniche professionali.

Qualora gli ordinamenti professionali ricomprendano espressamente fra le attività esercitabili dalla categoria disciplinata, l’amministrazione o la gestione di aziende, è quindi corretto ricondurre i compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività di amministrazione di società ed enti nella disciplina applicabile ai redditi di lavoro autonomo.

In assenza di una previsione espressa dell’ordinamento professionale, l’attrazione dei compensi fra i redditi di lavoro autonomo opera, inoltre, qualora per il professionista che svolge l’incarico di amministratore, tale attività risulti oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abitual

Inquadramento fiscale

A seconda dell’ambito nel quale l’amministratore percepisce il reddito (attrazione o meno nella sfera professionale), lo stesso può essere fiscalmente inquadrato in due diverse maniere ovvero come:

  • fringe benefit (se lo stesso è qualificabile come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente);

  • compenso in natura (se lo stesso è qualificabile come reddito di lavoro autonomo).

Si ricorda che in base a quanto disposto dall’art. 2389, Codice civile, i compensi degli amministratori devono essere stabiliti nell’atto di nomina degli stessi e deliberati dal Consiglio di amministrazione o dall’assemblea dei soci. La concessione in uso di un autoveicolo aziendale deve pertanto risultare nell’atto di nomina dell’amministratore o da una delibera successiva.

In particolare:

  • Fringe benefit

L’assimilazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa a quelli di lavoro dipendente, ha reso applicabile anche per i compensi degli amministratori (quando non qualificabili come redditi professionali) le regole previste per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente.

In particolare, come nel caso di assegnazione di un veicolo in uso promiscuo al dipendente, ai fini della quantificazione del compenso in natura da riconoscere all’amministratore, va fatto riferimento all’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.

In base a detto articolo, il valore imponibile è determinato assumendo una misura percentuale (30%) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al collaboratore;

  • Compenso in natura

Nel caso in cui il reddito dell’amministratore sia inquadrato come reddito di lavoro autonomo, il compenso in natura per l’uso dell’autovettura è determinato sulla base del valore normale (ad esempio, valore di mercato per il noleggio di una vettura analoga).

Disciplina per l’impresa

Nell’ambito della disciplina fiscale per l’impresa relativamente agli autoveicoli dati in uso promiscuo ad amministratori affronteremo di seguito la questione relativa alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette ed IRAP.

L’assimilazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a quelli di lavoro dipendente, avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 2001, non vale invece per quanto riguarda la deducibilità per l’impresa dei costi relativi agli autoveicoli.

Con riferimento, in particolare, all’ipotesi di utilizzo promiscuo dell’autoveicolo da parte del collaboratore, tale assimilazione è stata esclusa dall’Amministrazione Finanziaria, che con Circolare 26 gennaio 2001, n. 5, ha fornito un’interpretazione alquanto restrittiva in merito alla deducibilità degli oneri relativi ai veicoli dati in uso promiscuo al collaboratore per la maggior parte del periodo d’imposta.

In particolare, nella citata Circolare veniva affermato:

  • tale assimilazione concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge. Poiché la Legge 342 del 2000 non ha modificato il disposto dell’art. 121-bis [ndr: ora art. 164] comma 1 lettera a), numero 2) del TUIR, che prevede la deducibilità integrale dei veicoli ‘dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta’, per i veicoli concessi in uso ai collaboratori coordinati e continuativi devono essere applicate le disposizioni della successiva lettera b) della norma citata”.

L’attuale formulazione della norma, come in passato, non disciplina il caso dei veicoli dati in uso promiscuo agli amministratori. La Circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E, peraltro ribadisce che l’assimilazione al reddito di lavoro dipendente del reddito dei collaboratori e degli amministratori di società (se inquadrabile come reddito di collaborazione):

  • non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge ed, in particolare, non opera con riferimento alle disposizioni che regolano la deduzione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo”.

Pertanto:

  • il committente può dedurre integralmente le spese relative all’autoveicolo, nel limite dell’importo che costituisce reddito per il collaboratore (fringe benefit); trova, infatti, applicazione l’articolo 95, TUIR (spese per prestazioni di lavoro);

  • l’eccedenza delle spese rispetto al fringe benefit, incontra le limitazioni previste per gli autoveicoli non strumentali all’attività dell’impresa, cioè tenendo conto del limite del 20% (80%, per gli agenti e rappresentanti) e dell’importo massimo di € 18.075,99 (€ 25.822,85).

Non trova applicazione, in pratica, la lett. b-bis), art. 164, TUIR, che disciplina la deducibilità solo per le auto aziendali assegnate ai dipendenti.

Spese relative al veicolo per l’anno 2014:

  • quota ammortamento € 15.000,00 (25% di 60.000,00);

  • spese impiego € 3.000,00;

Totale spese € 18.000,00.

Fringe benefit amministratore/collaboratore: 0,7654 x 15.000 x 30% = € 3.444,30.

Ammontare delle spese rilevanti fiscalmente:

  • quota ammortamento € 4.519,00 (25% di € 18.075,99);

  • spese impiego € 3.000,00;

Totale spese € 7.519,00.

Fringe benefit amministratore: € 3.444,30;

Eccedenza deducibile al 20%: € 4.074,70 x 20% = € 814,94.

Per l’autoveicolo, la società può dedurre un importo pari a € 4.259,24, dato da:

  • € 3.444,30, come spese per compenso all’amministratore;

  • € 814,94, come spese relative al veicolo eccedenti il fringe benefit.

Trattamento Irap

Per definire la deducibilità ai fini IRAP dei costi relativi agli autoveicoli concessi in uso agli amministratori, è necessario verificare se i compensi erogati agli stessi siano o meno attratti nella sfera professionale.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la propria Circolare 12 dicembre 2001, n. 105:

  • se l’ordinamento professionale ricomprende nel novero delle mansioni tipiche della professione”:

  • i compensi percepiti in relazione a tale incarico vengono attratti nella sfera professionale;

  • in assenza di una espressa previsione nell’ambito dell’ordinamento professionale:

  • i compensi suddetti vengono, ugualmente, attratti nella sfera professionale nel caso in cui il professionista svolga l’incarico di amministratore in una società che svolge un’attività oggettivamente connessa con le mansioni tipiche della professione abituale.

Nei casi sopra esposti, il compenso percepito dall’amministratore è reddito di lavoro autonomo e quindi risulta deducibile ai fini IRAP, per l’impresa, in quanto la prestazione è qualificabile come professionale (articolo 53, comma 1, TUIR).

Diversamente dalle ipotesi di cui sopra, se il compenso percepito dall’amministratore è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risulta indeducibile ai fini IRAP.

Verbale assemblea

L'assegnazione dell'auto aziendale dovrà essere stabilita dai soci in un'assemblea, nella quale potranno essere deliberati:

  • il compenso all'amministratore;

  • eventuali fringe benefit;

  • il rimborso delle spese di trasferta e delle altre spese inerenti agli uffici svolti in base alle deleghe conferite.

In questa sede è opportuno ricordare di specificare la durata dell'incarico dell'amministratore (se a termine oppure fino a revoca) e se i compensi sono stabiliti in relazione ad un singolo anno oppure devono essere corrisposti in misura uguale anche per i successivi anni fino a una nuova delibera.

Per quanto riguarda l'assegnazione dell'autovettura a uso promiscuo, sarà bene specificare il modello dell'autovettura o, in mancanza, fissare la quantificazione del benefit entro un limite prestabilito, anche se desumibile in via indiretta. Si potrebbe, ad esempio, lasciare l'opportunità di scelta dell'autovettura all'amministratore facendo riferimento al solo costo chilometrico massimo da rispettare, come desumibile dalle tabelle ACI pubblicate in G.U., prestabilito nella delibera assembleare. Si evidenzia che, come riportato nell'esempio del verbale, qualora l'amministratore fosse anche socio, in sede di approvazione della delibera riguardante i propri compensi e benefit sarebbe opportuno che lo stesso si astenesse dalla votazione, per ovvi motivi di conflitto di interesse.

FAC-SIMILE DI DELIBERA DI ASSEGNAZIONE DELL'AUTOVETTURA PER USO PROMISCUO

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno ........................, il giorno ........................ del mese di ........................ alle ore ........................, si è riunita nella sede sociale a ........................................................................, Via .............................................................., l'assemblea ordinaria dei soci della ALFA S.r.l per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

  1. determinazione del compenso dell'amministratore;

  2. assegnazione dell'auto aziendale all'amministratore;

  3. varie e eventuali.

Per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea il Sig. ........................, amministratore unico della società, nonché socio della stessa, il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. ............... che accetta. Il Presidente innanzi tutto constata e fa constatare che l'assemblea è regolarmente costituita in quanto sono presenti personalmente tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale, l'amministratore unico e l'intero collegio sindacale e che nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno. Il Presidente dell'assemblea fa presente che occorre determinare il compenso spettante all'amministratore per l'anno.... secondo quanto stabilito nello Statuto Sociale. Viene altresì ricordato all'assemblea che il compenso deve essere determinato dall'assemblea dei soci in relazione all'attività concretamente svolta e ai risultati conseguiti. Pertanto viene dato conto della situazione economica e finanziaria della società alla data del ................ e viene proposta una proiezione sui risultati economici dei prossimi due anni.

L'assemblea, quindi, all'unanimità dei presenti, con la sola astensione del socio amministratore interessato, delibera di attribuire all'amministratore unico:

- il compenso nella misura di euro .................................................... al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;

- l'assegnazione di un'autovettura "Modello, tipo, cilindrata" per uso promiscuo, da assoggettarsi al relativo trattamento fiscale e previdenziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente, previa lettura e approvazione e sottoscrizione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore ..........

Il Segretario Il Presidente

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