martedì 13 gennaio 2009
Professionisti minimi
Professionisti e artisti “minimi” sono strutturalmente a credito di imposta sostitutiva a causa dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 20 per cento
Il regime semplificato dei “minimi” introdotto dalla legge finanziaria per l’anno 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20 per cento al reddito conseguito. Il regime dei minimi si applica automaticamente, in quanto rappresenta il regime naturale, sia per i contribuenti che iniziano una nuova attività sia per quelli già in esercizio, salvo opzione per l’applicazione del regime ordinario.
Per contribuenti minimi si intendono le persone fisiche residenti, esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 Euro o che in caso di inizio attività presumono di non conseguire un ammontare di ricavi o compensi superiore al predetto limite, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 Euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno.
I contribuenti minimi non devono inoltre aver:
effettuato cessioni all'esportazione o operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
effettuato acquisti, nel triennio solare precedente, di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
Il reddito è determinato dalla differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione. Il calcolo del reddito si determina applicando il “principio di cassa” anche per gli imprenditori e senza tener conto delle disposizioni limitative sancite dal TUIR (salvo considerare al 50% le spese relative ai beni ad uso promiscuo, quali, per presunzione, le autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia).
I contributi previdenziali possono essere dedotti per intero dal reddito ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.
I contribuenti minimi sono inoltre esonerati:
dall’applicazione degli studi di settore;
dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri
dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’IVA con l’annotazione che si tratta di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per l’anno 2008”. L’IVA sugli acquisti non può essere detratta e diviene una componente del costo deducibile dal reddito.
Gli unici obblighi che continuano a rimanere in uso sono quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, alla certificazione dei corrispettivi, e alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti.
Obbligo di effettuazione della ritenuta
Il regime dei minimi, prevedendo l’assoggettamento a imposta sostitutiva, doveva a logica escludere l’applicazione delle ritenute d’acconto, come già avviene per i contribuenti rientranti nel regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 23 dicembre 2000, n. 388). Invece l’articolo 6 del decreto attuativo (D.M. 2 gennaio 2008) ha previsto che le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva e l’eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
La Circolare 28 gennaio 2008, n. 7 ha chiarito che, in analogia con quanto effettuato dai contribuenti che applicano il regime agevolato per le nuove iniziative produttive, e tenuto conto che la norma non contiene una espressa esclusione in merito, le eccedenze risultanti dalla detrazione delle ritenute subite possono essere chieste a rimborso mediante indicazione nel quadro RX del Modello Unico.
Si evidenzia che il citato obbligo di applicazione delle ritenute ai soggetti esercenti arti e professioni determina per questi contribuenti un credito strutturale di imposta sostitutiva. Questo poiché l’aliquota della ritenuta applicata ai compensi, 20 per cento, è pari all’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata al reddito conseguito. Quest’ultimo è però determinato dalla differenza tra compensi e costi e di conseguenza anche un costo minimo comporta l’emergere di un credito. Tale credito potrà essere compensato con altre imposte o contributi che devono essere versati tramite il modello F24 oppure chiesto a rimborso.
La compensazione potrà quindi avvenire con altre imposte, quali l’ICI nei casi in cui è ancora dovuta, o con i contributi previdenziali. I soggetti iscritti agli albi professionali non potranno invece compensare l’eventuale credito di imposta sostitutiva poiché i versamenti alle rispettive casse avvengono generalmente mediante bollettino precompilato MAV elettronico o tramite versamento telematico diretto.