venerdì 31 luglio 2009
Manovra d’estate 2009 - D.L. 1.07.2009 n. 78, in Gazzetta Ufficiale 1.07.2009, n. 150
Illustriamo, di seguito le principali novità della “manovra d’estate”, che secondo noi, possono interessare , in modo particolare la piccola e media impresa.
Per ulteriori approfondimenti i professionisti di Rete Omeo saranno a Vs. completa disposizione.
IMPOSTE E TASSE
DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI IN MACCHINARI (TREMONTI-TER) Art. 5
- È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa (con esclusione, quindi, dei lavoratori autonomi) il 50% del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco, di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16.11.2007. Per il calcolo dell’agevolazione non è richiesto un confronto con l’investimento medio dei periodi precedenti, come previsto nelle precedenti versioni della detassazione, ma è sufficiente suddividere a metà l’ammontare degli investimenti effettivamente eseguiti.
- Gli investimenti devono essere fatti a decorrere dal 1.07.2009 e fino al 30.06.2010 (non è testualmente richiesto che siano considerati al netto dei disinvestimenti).
- L’esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010; pertanto, l’agevolazione dovrebbe consistere in una variazione in diminuzione dal reddito del periodo d’imposta 2010, da far valere nella dichiarazione da presentare nel 2011, che si concretizzerà in una riduzione delle imposte da versare, ovvero nell’incremento della perdita riportabile a nuovo nei successivi periodi di imposta.
- I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono fruire degli incentivi solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni del D. Lgs. 334/1999.
- L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del 2° periodo di imposta successivo all’acquisto.
REVISIONE DEI COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO Art. 6
Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31.12.2009 saranno revisionati i coefficienti di ammortamento, di cui al D.M. 31.12.1988, compensando con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.
TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 9
Le Pubbliche amministrazioni adottano entro il 31.12.2009 le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
CONTRASTO AGLI ABUSI DELLE COMPENSAZIONI DI CREDITI FISCALI Art. 10
- Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato. In particolare, la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
- I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini IVA possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.
- Se successivamente alla compensazione è notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro 60 giorni, deve versare all’Ufficio le somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente compensate, insieme con gli interessi calcolati dalla data della compensazione.
- In alternativa alle richieste di rimborso infrannuali, il contribuente può effettuare la compensazione presentando entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento specifica istanza; tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione della detta istanza.
- L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Per tali sanzioni in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli artt. 16, c. 3 e 17, c. 2 D. Lgs. 472/1997 (1/4 della sanzione entro il termine per la proposizione del ricorso).
- Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le ulteriori modalità ed i termini per l’esecuzione dei rimborsi IVA previsti dall’art. 38-bis D.P.R. 633/1972.
- Le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA hanno effetto dal 1.01.2010 (Comun. Stampa Ag. Entrate 2.07.2009).
ESONERO PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE DATI IVA Art. 10
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dati IVA i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.
VISTO DI CONFORMITÀ PER COMPENSAZIONI OLTRE 10.000 EURO Art. 10
- I soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno per importi superiori a 10.000 euro annui sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
- Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’Iva per importi superiori a 10.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro.
- In alternativa, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis C.C.. È prevista l’esecuzione dei seguenti controlli:
- verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
- L’infedele attestazione dell’esecuzione dei suddetti controlli comporta l’applicazione della sanzione da 258 a 2.582 euro [art. 39, c. 1, lett. a), 1° p. D. Lgs. 241/1997]. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.
- Le nuove disposizioni hanno effetto dal 1.01.2010 (Comun. Stampa Ag. Entrate 2.07.2009).
AUMENTO LIMITE ANNUO DELLE COMPENSAZIONI Art. 10
Il limite massimo compensabile può essere elevato con decreto del Ministro dell’Economia, a decorrere dal 1.01.2010, fino a 700.000 euro.
CONTRASTO AI PARADISI FISCALI Art. 12
- In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al D.M. 4.05.1999 e D.M. 21.11.2001 (senza tener conto delle limitazioni ivi previste) in violazione degli obblighi di dichiarazione (quadro RW del modello Unico), ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tal caso, le sanzioni previste dall’art. 1 D. Lgs. 471/1997 (per omessa o infedele dichiarazione) sono raddoppiate.
- Al fine di garantire la massima efficacia all’azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, l’Agenzia delle Entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di Finanza, una unità speciale per il contrasto dell’evasione ed elusione internazionale, per l’acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.
RISCOSSIONE
INFORMAZIONI SULLE SITUAZIONI REDDITUALI PER IL MANTENIMENTO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Art. 15, c. 1
A decorrere dal 1.01.2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali, l’Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all’Inps, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, le informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
RITENUTE ALLA FONTE NEI PAGAMENTI MEDIANTE PIGNORAMENTO
DEL CREDITO PRESSO TERZI Art. 15, c. 2
Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti di imposta devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI DI PAGAMENTO Art. 15, cc. 3 e 4
Per il concessionario della riscossione costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione, imputabile al medesimo, della cartella di pagamento, prima del decorso del 9° (non più 5°) mese successivo alla consegna del ruolo. La disposizione si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31.10.2009.
RATEIZZAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE Art. 15, c. 6
- Per i periodi d'imposta in cui trova applicazione lo studio di settore, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, l'adeguamento al volume di affari risultante dall’applicazione degli studi di settore è operato, ai fini dell'Iva, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte (art. 20 D. Lgs. 241/1997).
- I contribuenti che esercitano attività economiche alle quali sono applicati gli studi di settore potranno pertanto eseguire ratealmente i versamenti dell’imposta già a partire dalla scadenza del 6.07.2009;
l’Agenzia delle Entrate precisa che in questo caso, in sede di compilazione del modello F24, non occorrerà fornire indicazioni circa l’eventuale rateazione (Comun. Stampa Ag. Entrate 2.07.2009).
FIRMA SUGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE Art. 15, c. 7
La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione, dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto, in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
RIPRESA VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER ABRUZZO Art. 25, cc. 2 e 3
- La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780/2009, a seguito del sisma che ha colpito una parte del territorio della regione Abruzzo il 6.04.2009, avviene senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2010.
- Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l’effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
- Nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versati per effetto della sospensione stabilita con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754/2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
DIRITTO DEL LAVORO
EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO IN UNICA SOLUZIONE PER AUTOIMPIEGO Art. 1, cc. 1-4
- Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito, in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione, eventualmente includenti attività produttiva connessa all’apprendimento.
- L’inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del Lavoro dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l’accordo relativo agli ammortizzatori.
- Al lavoratore spetta a titolo retributivo, da parte dei datori di lavoro, la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. Il trattamento differenziale, avendo natura retributiva, è soggetto all’applicazione delle ordinarie trattenute fiscali e previdenziali.
- Con decreto interministeriale Lavoro-Economia saranno disciplinate le modalità attuative delle disposizioni.
POTENZIAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Art. 1, c. 5
Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività (dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno stabilimento o di parti di esso), di cui all’art. 1, c. 1 D.L. 249/2004, sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo speciale per l’occupazione e formazione.
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ Art. 1, c. 6
- In via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi sottoscritti da parte delle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, ex art. 1 D.L. 726/1984 è aumentato nella misura del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2009 e di 80 milioni di euro per l’anno 2010. Pertanto, il trattamento di integrazione salariale aumenta dal 60% all’80% della retribuzione persa. L’onere è posto a carico delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione.
- Con decreto interministeriale Lavoro-Economia saranno definite le modalità di attuazione ed il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga. L’Inps provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l’erogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse.
AUTOIMPRENDITORIALITÀ Art. 1, cc. 7-8
- Il lavoratore destinatario per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziato o sospeso per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della L. 223/1991 e assunto dal datore di lavoro che non abbia sospensioni dal lavoro in atto, può chiedere in un’unica soluzione l’importo del trattamento spettante nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare una auto o micro-impresa o associarsi in cooperativa. In caso di Cig in deroga, il lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza pubblica, in quanto l’incentivo è alternativo a quello già previsto alle medesime condizioni in favore del datore di lavoro. Le somme corrisposte sono cumulabili con l’intervento finanziario a carico del Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione istituito dall’art. 17 L. 49/1985, nell’ambito della sezione speciale per il credito alla cooperazione. Le modalità e le condizioni per l’applicazione saranno definite con decreto interministeriale Lavoro-Economia.
- In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di Cig per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o, comunque, nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato “esubero strutturale”, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere un’attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa, è liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite. Se il lavoratore può far valere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente svolto, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni (art. 16, c. 1 L. 223/1991), è liquidato il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con l’intervento finanziario a carico del Fondo istituito dall’art. 17 L. 49/1985, nell’ambito della sezione speciale per il credito alla cooperazione. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza pubblica, in quanto il trattamento è pari a quello già autorizzato.
- Le modalità e le condizioni per l’applicazione saranno determinate con decreto interministeriale Lavoro- Economia.
CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI INVALIDITÀ CIVILE Art. 20
- A decorrere dal 1.01.2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le Commissioni mediche delle Asl sono integrate da un medico dell’Inps quale componente effettivo. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’Inps.
- L’Inps accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari si applica l’art. 5, c. 5 D.P.R. 698/1994, in base al quale si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento dei benefici, da notificarsi entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.
- A decorrere dal 1.01.2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’Inps, secondo modalità stabilite dall’ente stesso. L’Istituto trasmette in tempo reale e in via telematica le domande alle Asl.
- Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ente, su richiesta formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell’Inps competente.
- I Ministeri del Lavoro e dell’Economia nomineranno una commissione per l’aggiornamento delle tabelle indicative delle percentuali dell’invalidità civile.
BANCHE E VARIE
VALUTA DI ASSEGNI E BONIFICI Art. 2, c. 1
- A decorrere dal 1.11.2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare rispettivamente, 1, 1 e 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1.11.2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, 4, 4 e 5 giorni lavorativi successivi alla data del versamento.
- A decorrere dal 1.04.2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i 4 giorni lavorativi per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria.
- esta fermo quanto previsto dall’art. 120, c. 1 D. Lgs. 385/1993, in base al quale gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale è effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO Art. 2, cc. 2 e 4
Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto introdotto dall’art. 2-bis del D.L. 185/2008, è previsto che l’eventuale ammontare corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, che deve essere predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, non può comunque superare lo 0,50%, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Le disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
RISARCIMENTO AL CLIENTE PER SURROGAZIONE DEL MUTUO PRIMA CASA OLTRE 30 GIORNI Art. 2, cc. 3 e 4
Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, da parte della banca cessionaria alla banca cedente, dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancaria ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima. Le disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA Art. 23, c. 13
È prorogato al 1.10.2009 il termine di decorrenza della disciplina relativa alla comunicazione unica per la nascita dell’impresa.
CLASS ACTION Art. 23, c. 16
È differita al 1.01.2010 l’entrata in vigore della disciplina in materia di azione collettiva risarcitoria (class action).
PASSAGGIO DALLA TARSU ALLA TIA Art. 23, c. 21
A decorrere dal 31.12.2009 (e non più dal 30.06.2009), in caso di mancata adozione entro la stessa data da parte del Ministero dell’Ambiente del regolamento di cui all’art. 238, c. 6 D. Lgs. 152/2006 con cui definisce i criteri generali per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i Comuni possono adottare la Tariffa integrata ambientale (TIA) ai sensi delle disposizioni vigenti.
ENTRATA IN VIGORE Art. 26
Il decreto anticrisi è entrato in vigore il 1.07.2009, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.