venerdì 13 marzo 2009
La deducibilità delle spese telefoniche
La limitazione della deducibilità all’80% riguarda soltanto quelle apparecchiature che, anche solo potenzialmente, si prestano ad utilizzi personali o extra-aziendali.
Diversamente, quando i costi si riferiscono a beni oggettivamente ed esclusivamente strumentali per l’attività di impresa o di lavoro autonomo, o a servizi e linee di trasmissione dedicati che non possono, per le loro caratteristiche tecniche o per vincolo di sistema, essere utilizzati per finalità diverse da quelle strettamente aziendali o professionali, ogni limitazione della deducibilità è priva di giustificazione.
Lo ha chiarito l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti con la norma di comportamento n. 175 in materia di deducibilità delle spese telefoniche e di trasmissione dati.
Pdf: Norma di comportamento n. 172 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti.