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mercoledì 04 agosto 2010
Approvata la manovra economica 2010
Dopo aver incassato lo scorso 29 luglio 2010 la doppia fiducia (Camera e Senato), è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione - n. 122 del 30 luglio 2010 - del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. La conversione in legge non ha comportato significative novità sul versante delle misure di natura fiscale, mentre In sono state apportate modifiche ed integrazioni in materia di lavoro, in particolare per quanto riguarda il pensionamento. Particolarmente colpito dalle nuove norme e` il settore del pubblico impiego, per il quale e` confermato il blocco della contrattazione nel prossimo triennio nonche´ il congelamento di alcune voci stipendiali.
Si analizzano, qui di seguito le principali novità:
Misure Fiscali
In particolare sono state integralmente confermate le due principali novità, e cioè :
- la revisione dell’accertamento sintetico ai fini IRPEF, con l’introduzione di un nuovo ‘‘redditometro’’, basato sempre sul tenore di vita, ma parametrato ad una più ampia griglia di spese, e diversificato in funzione della composizione del nucleo familiare del contribuente e alla zona di residenza, e con la semplificazione della determinazione sintetica in base alle spese - anche per incrementi patrimoniali – che risultino sostenute in un singolo periodo d’imposta, attribuendo allo stesso contribuente l’onere di dimostrare le modalita` di finanziamento di dette spese, con fonti diversi dai redditi tassabili;
- la velocizzazione della riscossione conseguente all’emissione di avvisi di accertamento, i quali diventano, trascorsi 60 giorni dallo loro notifica, anche atti esecutivi, che permettono l’inizio delle procedure di riscossione coattiva anche senza la previa emissione della cartella di pagamento.
La conversione del decreto presenta quindi solo modifiche di dettaglio rispetto all’impianto originario. In particolare:
- per quanto riguarda l’aggiornamento del catasto e la c.d. emersione degli ‘‘immobili fantasma’’ (cioè in precedenza mai censiti in catasto), viene precisato che restano tuttora in vigore le attuali disposizioni riguardanti i fabbricati ex rurali; inoltre, per evitare problemi nella circolazione dei beni, la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, necessaria per la stipula degli atti notarili di compravendita, può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
- per quanto riguarda i controlli sistematici sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per piu` di un periodo d’imposta,gli stessi vengono esclusi qualora le società abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o piu` aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse;
- nella procedura semplificata di riscossione delle somme dovute all’INPS, basata sull’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e` stato eliminato l’inutile passaggio del ricorso amministrativo avverso tale atto, e quindi restano esperibili tutte le azioni contro le procedure di espropriazione che possono essere effettuate dall’agente della riscossione sulla base di detto avviso;
- e` stata introdotta la possibilità di compensazione fra crediti per forniture pubbliche e somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo: a partire dal 18 gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;
- e` stata introdotta una specifica tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, per le imprese di assicurazione, che colpisce la variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita;
- per quanto riguarda i soggetti colpiti dal sisma dell’Abruzzo, e` stata concessa la possibilità di rateizzare in dieci anni l’ammontare delle imposte e dei contributi il cui versamento resta sospeso fino al 20 dicembre p.v..
Misure in materia di lavoro:
- Riduzione dei costi degli apparati amministrativi: L’articolo 6 introduce misure intese a ridurre i costi della gestione degli enti del settore pubblico, fra cui la riduzione degli emolumenti, il valore onorifico della partecipazione ad alcuni organi collegiali, la riduzione del numero dei consiglieri e degli amministratori.
- Enti soppressi: Le funzioni in materia infortunistica svolte dall’Ispesl e dall’Ipsema sono trasferite all’Inail, mentre quelle previdenziali dell’Ipost passano all’Inps. Con effetto immediato sono soppressi IPSEMA ed ISPESL le cui funzioni sono attribuite all’INAIL, e` soppresso anche IPOST con trasferimento delle funzioni all’INPS. Dal 31 maggio 2010 e` soppresso anche l’Istituto affari sociali le cui competenze passano all’ISFOL, nonche´ l’Ente nazionale di previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici le cui funzioni sono trasferite all’ENPALS. L’aula del Senato ha approvato anche la soppressione dell’ENAM. L’Ente nazionale di assistenza magistrale, che fornisce assistenza ai maestri della scuola primaria e dell’infanzia, nonche´ agli ex direttori didattici. le cui funzioni passano all’INPDAP. E` attribuita al presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS (Fondo per le aree sottosviluppate) che sara` svolta avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.
- Pubblico impiego: Il punto forte della manovra di contenimento della spesa pubblica si identifica nei risparmi derivanti dal blocco della retribuzioni dei dipendenti pubblici oltre che dal turn-over ridotto nelle assunzioni e nel conferimento degli incarichi di collaborazione- Dall’anno 2011 scatta il blocco dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici, che nel triennio 2011-2013 non possono superare l’importo del 2010. Nello stesso periodo e` previsto il taglio del 5% delle retribuzioni del settore pubblico che superino i 90.000 euro, taglio elevato al 10% per la parte che supera i 150.000 euro. Fatta salva l’indennita` di vacanza contrattuale e` altresı` congelata la contrattazione collettiva per il personale pubblico nel triennio 2010-2012. Dal 18 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 l’ammontare delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione non puo` superare l’importo del 2010, tenendo conto anche delle eventuali riduzioni di personale. Dal 30 novembre 2010 il pagamento dell’indennita` di buonuscita sara` pagato in unica soluzione solo se non supera i 90.000 euro, in due tranche se e` superiore a tale cifra, ma non a 150.000 euro, in tre rate annuali se supera anche questo importo. La dilazione non si applica con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta` entro la data del 30 novembre 2010, nonche´ alle prestazioni derivanti dalle domande dı` cessazione dall’impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l’accoglimento della domanda di cessazione determina l’irrevocabilita` della stessa.
- Pensioni di invalidità: Rimane ferma al 74 per cento la misura minima dell’invalidita` che da` titolo per il trattamento economico. Il testo originario del decreto in esame aumentava,dal 18 luglio 2010, la percentuale per il riconoscimentodella pensione di invalidita`, dal 74 all’85%. La previsione e` stata abrogata, con la soppressione del comma1 dell’art. 10. Ai mediciche attestano falsamente uno stato di malattia o handicap utile a far conseguire il trattamento economico di invalidita` successivamente revocato per insussistenzadei requisiti, si applicano le disposizioni dell’art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 (ossia con reclusione da 1 a 5 anni e con una multa da 400 euro a 1600 euro). L’INPS provvedera` ad effettuare 600.000 verifiche nel corso del triennio 2010-2012, come disposto dal comma 4 dell’art.10. Peraltro, a seguito dell’accordo quadro fra l’INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le attivita` relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita` civile, cecita` civile, sordita` civile handicap e disabilita` sono affidate all’Istituto (INPS, messaggio n. 14239 del 26 maggio 2010).
- Accesso al pensionamento: Si allungano i tempi per l’accesso ai trattamenti pensionistici, con cio` indirettamente innalzando, dall’1 gennaio 2011 l’eta` per il pensionamento. L’accesso al trattamento sara` possibile, per i lavoratori subordinati, solo trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto secondo le norme vigenti. Dall’1 gennaio 2012 l’eta` necessaria per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici della P.A. aumenta di 4 anni. Dal 2015 si innalzera` l’eta` pensionabile in relazione all’aumento delle aspettative di vita. Dal 2011 cambia il sistema delle ‘‘finestre’’ per l’accesso ai trattamenti pensionistici: la pensione di vecchiaia sara` liquidata ai lavoratori dipendenti trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti. Gli stessi termini valgono per il pensionamento di anzianita` . Rimane ferma la finestra del 18 settembre per il pensionamento del personale della scuola, cosı` come continuano ad applicarsi le attuali ‘‘finestre’’ per i lavoratori che hanno in corso al 30 giugno 2010 il periodo di preavviso e maturano i requisiti per il pensionamento entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Nemmeno le nuove finestre hanno effetto per i lavoratori che al raggiungimento dei limiti di eta` perdono il titolo per lo svolgimento dell’attivita` lavorativa. Le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi nei confronti di un numero massimo di 10.000 dipendenti in mobilita` , mobilita` lunga o titolari di prestazioni straordinarie a carico del fondo di solidarieta` Per i lavoratori autonomi l’accesso al trattamento pensionistico sara` possibile trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti. In caso di totalizzazione dei contributi, l’accesso al trattamento pensionistico avviene secondo le regole stabilite per i lavoratori autonomi. Dall’1 gennaio 2012 per il pensionamento delle lavoratrici della P.A. saranno necessari 65 annidi eta` . Le lavoratrici che abbiano maturato i previgenti requisiti entro il 31 dicembre 2011 mantengono il diritto al pensionamento secondo le norme precedenti. Dal 18 gennaio 2015 i requisiti anagrafici per il pensionamento si adeguano alle aspettative di vita. In sede di prima applicazone, l’adeguamento non puo` superare i 3 mesi. Dall’1 gennaio 2011 l’indennita` di buonuscita dei dipendenti pubblici verra` determinata con le regole del T.F.R., applicando quindi l’articolo 2120 del Codice Civile.
- Soci di s.r.l.: I soci delle s.r.l. del settore del commercio che lavorano in prevalenza nell’azienda e percepiscono anche un compenso come amministratore devono iscriversi sia alla gestione previdenziale dei commercianti che a quella separata del lavoro autonomo. Il comma 11 dell’art. 12 fornisce l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, della legge n. 662/ 1996, facendo cosı` venir meno i possibili effetti della sentenza n. 3240 assunta il 12 febbraio 2010 dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Secondo l’interpretazione fornita dalla norma citata, i soci di s.r.l. operanti nel settore commercio sono tenuti ad iscriversi nella specifica gestione previdenziale, se ve ne sono i presupposti di prevalenza ed abitualita` , senza che cio` faccia venire meno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS in caso di percezione di un compenso come amministratore.
- Scambio di informazioni con le Banche: Si incrementano gli incroci fra le banche dati dell’Inps e quelle dell’Agenzia delle Entrate, al fine di contrastare l’erogazione di prestazioni indebite e scoraggiare il mancato versamento delle ritenute fiscali. Tutti i dati reddituali e le informazioni relative ai beneficiari di prestazioni assistenziali confluiranno nel casellario istituito presso l’INPS (art. 13). Ad esso potranno accedere le Amministrazioni dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no-profit ed i gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, tenuti a conferire al casellario i dati contenuti nelle loro banche dati. I beneficiari di prestazioni collegate al reddito, che fruiscono di redditi per i quali non hanno obbligo di dichiarazione fiscale, sono tenuti a comunicarli all’Ente che fornisce la prestazioni. In caso di inadempienza la prestazione viene sospesa e quindi revocata se l’obbligo non e` ottemperato entro sessanta giorni dalla sospensione. Dal 18 luglio 2010 INPS e Fisco incroceranno le informazioni delle loro banche dati per contrastare l’evasione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 28). Ancora in tema di scambio di informazioni, l’art. 38 stabilisce che gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell’ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (Isee) comunichino all’INPS con modalita` telematiche i dati dei soggetti chehanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali. I dipendenti pubblici che lavorano all’estero ed i lavoratori frontalieri non hanno obbligo di dichiarazione degli investimenti all’estero ovvero di attivita` estere di natura finanziaria.
- Partecipazione dei Comuni: I comuni potranno accedere alle banche dati dell’Inps e fornire dati ed informazioni utili per l’aumento della base imponibile contributiva. Oltre che all’attivita` di accertamento fiscale, i Comuni partecipano a quella contributiva, segnalando all’INPS gli elementi utili alla determinazione di maggiori imponibili contributivi. Al fine di incentivare detta partecipazione al Comune e` riconosciuta una quota pari al 33% delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo. Con la conversione in legge, il comma 2-bis precisa che i nuovi compiti dovranno essere svolti senza aggiunta di nuove risorse umane, finanziariee strumentali. Riscossione dei contributi: Nel corso della conversione in legge del decreto sono state profondamente modificate le procedure, in particolare per quanto riguarda i ricorsi e l’espropriazione forzata. Dal 18 gennaio 2011, la riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS sara` effettuata con la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che sara` consegnato all’agente della riscossione, il quale trascorsi sessanta giorni dalla notifica puo` essere esperita l’esecuzione forzata, con i poteri, le facolta` e le modalita` che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Nel corso dell’esame al Senato sono stati soppressi i commi 3 e 12, che prevedevano l’espropriazione forzata dopo 30 giorni dal titolo esecutivo da parte dell’INPS, i commi 7, 8 e 11 che disciplinavano il ricorso amministrativo non oltre 90 giorni dalla notifica dell’avviso e la previsione che, decorso tale termine, in assenza sia di pagamento sia di presentazione del ricorso, l’agente della riscossione procedesse ad espropriazione forzata nei successivi 30 giorni.
- Stock option: Viene istituita una addizionale del 10 per cento sui ‘‘bonus’’ di importo rilevante erogati ai dirigenti del settore finanziario. Sui compensi erogati ai dirigenti ed ai collaboratori coordinati e continuativi nel settore finanziario, sotto forma di bonus e stock option, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, i sostituti d’impostadevono trattenere, all’atto del pagamento, una aliquota addizionale del 10%. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicanole disposizioni in materia di imposte sul reddito.
- Regime fiscale di attrazione europea: Le aziende provenienti da Paesi comunitari per iniziare nuove attivita` in Italia potranno fruire di regimi fiscali privilegiati. Previo interpello, le imprese residenti in uno Stato dell’Unione europea, che intraprendono in Italia nuove iniziative economiche, potranno applicare per un periodo di tre anni il regime fiscale vigente in un altro Stato dell’Unione, anche nei confronti dei loro dipendenti e collaboratori. Sara` un decreto del ministero delle Finanze a stabilire le modalita` di attuazione di questa previsione.
- Somme incentivanti la produttività: Nell’anno 2011 le somme erogate ai dipendenti del settore privato con riferimento a incrementi di produttivita` e redditivita` potranno essere assoggettate ad imposta sostitutiva di irpef ed addizionale e fruire di uno sgravio contributivo. E` riproposta per l’anno 2011 l’imposta sostitutiva dell’IRPEF sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali oaziendali e correlate a incrementi di produttivita` , qualita` , redditivita` , innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altroelemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita` aziendale. L’agevolazione, la cui misurasara` fissata da un apposito atto governativo, si applica entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Nel periodo dal 18 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui sopra beneficiano altresı` di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 1, comma 68, legge n. 247/2007 (650 milioni di euro annui). Si unificano le basi imponibili fiscale e contributiva con esclusivo riferimento alle somme riconosciute a seguito di contrattazione collettiva, a qualsivoglia livello.