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martedì 08 settembre 2009

Convertita in legge la “Manovra d’estate 2009” - DL 1.7.2009, n. 78 convertito dalla Legge 3.8.2009, n. 102

Con la pubblicazione sul S.O. n. 140 della GU n. 179 del 4.8.2009, è entrata in vigore, a decorrere dal 5.8.2009, la legge di conversione del DL 17.2009, n. 78, contenente la c.d. “Manovra d’estate 2009”.

Con la conversione in legge della c.d. “Manovra d’estate”, sono state in gran parte confermate le disposizioni previste dal Decreto legge tra le quali si rammentano:

·       l’incentivo a favore delle imprese che investono in macchinari ed apparecchiature (c.d. “Tremonti - ter”);

·       la revisione dei coefficienti d’ammortamento ministeriali;

·       la riorganizzazione del sistema delle compensazioni dei crediti IVA;

·       le specifiche misure per contrastare operazioni elusive/evasive nei c.d. “paradisi fiscali”;

·       la possibilità di rateizzare l’IVA da adeguamento agli studi di settore.

 

Rispetto al decreto iniziale la legge ha introdotto   ulteriori nuove disposizioni tra le quali:

 

SOPPRESSIONE AGEVOLAZIONI IVA COOPERATIVE EDILIZIE – Art. 4-ter

Sono state soppresse le seguenti agevolazioni in materia di IVA a favore delle società cooperative edilizie:

1. determinazione della base imponibile IVA delle assegnazioni ai soci di alloggi adibiti ad “abitazione principale” nella misura del 70% del costo degli stessi se costruiti su aree di proprietà o del 50% se costruiti su aree in diritto di superficie;

2. determinazione della base imponibile IVA nelle predette misure dei corrispettivi di godimento periodicamente corrisposti dai soci.

Inoltre è stata soppressa la disposizione in base alla quale le assegnazioni di case di abitazione da parte di cooperative a proprietà divisa erano considerate effettuate ai fini IVA alla data del rogito notarile. Di conseguenza, ora sono applicabili le ordinarie regole previste dall’art. 6, DPR n. 633/72 (emissione della fattura, pagamento di acconti, ecc.).

 

DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI ED APPARECCHIATURE – Art. 5

 

È confermato, specificando che va fatto riferimento ai beni nuovi, l’incentivo previsto dall’art. 5 del Decreto, denominato “Detassazione degli investimenti in macchinari”, in base al quale i titolari di reddito d’impresa possono escludere dalla tassazione, nella misura pari al 50% del valore degli investimenti, gli acquisti di nuovi macchinari e nuove apparecchiature di cui alla

divisione 28 della tabella ATECO 2007, effettuati nel periodo compreso tra il 01.07.2009 e il 30.06.2010. (Per completezza si evidenzia   che, non sono interessati dalla disposizione in esame le altre tipologie reddituali, tra cui   i lavoratori autonomi).

In sede di conversione in legge è stato specificato che la detassazione, “può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti”. La stessa è quindi, di fatto, applicabile a partire dal periodo d’imposta 2009 ed avrà rilevanza nel mod. UNICO 2010 (per gli investimenti effettuati nel periodo 1.7 – 31.12.2009).

Va evidenziato che non rileva la veste giuridica del contribuente; il beneficiario dell’incentivo può quindi essere una ditta individuale, una società di persone ovvero una società di capitali.

Per l’individuazione dei beni oggetto dell’investimento e del correlato incentivo fiscale occorre fare riferimento ai macchinari ed alle apparecchiature comprese nella divisione “28” della Tabella ATECO 2007 di cui al Provvedimento Agenzia Entrate  del 16.11.2007.

I contribuenti che, ex D.Lgs. 17.8.99, n. 334, svolgono attività considerate “a rischio di incidenti sul lavoroal fine di beneficiare dell’incentivo in esame, devono essere in possesso della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste da tale Decreto.

Nel caso in cui il contribuente, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto dei beni oggetto dell’incentivo, cede gli stessi a terzi o li destina a finalità estranee all’esercizio d’impresa, il beneficio in esame viene revocato.

In sede di conversione in legge, la revoca del beneficio è inoltre prevista nel caso di cessione dei beni oggetto degli investimenti a soggetti con stabile organizzazione i Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo, indipendentemente dal momento in cui avviene la cessione.

 

DETASSAZIONE DEGLI AUMENTI DI CAPITALE – Art. 5

In sede di conversione in legge è stato introdotto il nuovo comma 3-ter che prevede la “detassazione” della capitalizzazione di società di capitali o di persone di importo massimo fino ad € 500.000.

A tal fine è necessario che l’aumento di capitale sia:

·       perfezionato da persone fisiche mediante conferimento di cui agli artt. 2342 e 2464 C.c. (denaro, beni in natura o crediti);

·        effettuato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi entro il 5.2.2010;

Ricorrendo tali condizioni, si presume un rendimento annuo del 3% che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo d’imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i 4 periodi d’imposta successivi. In altre parole, dovendo il conferimento essere effettuato tra agosto 2009 e febbraio 2010, il beneficio potrà riguardare il quinquennio 2009 – 2013 ovvero 2010 – 2014.

Si ritiene necessario un intervento dell’Agenzia delle Entrate per chiarire se il citato limite di € 500.000 costituisca il limite massimo dell’aumento di capitale, dell’aumento effettuabile complessivamente o da una singola persona fisica.

 

REVISIONE DEI COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO – Art. 6

È confermato che, entro il 31.12.2009, il MEF dovrà provvedere alla revisione di alcuni coefficienti di ammortamento previsti dal DM 31.12.88.

Sulla scorta che, i beni strumentali hanno una diversa incidenza nei processi produttivi, i relativi coefficienti di ammortamento saranno oggetto di una revisione che prevede, tra l’altro, un meccanismo di “compensazione” tra i coefficienti revisionati.

Tali coefficienti riguardano le seguenti 2 tipologie di beni strumentali:

-       beni ad avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico (che saranno innalzati);

-       beni a minor incidenza strategica nei processi produttivi (che saranno ridotti).

 

COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI – Art. 10

È stato sostanzialmente confermato l’art. 10 del Decreto originario, finalizzato alla  “riorganizzazione” del sistema delle compensazioni dei crediti fiscali, ed in particolare del credito IVA, con l’intento di:

-        contrastare gli abusi nell’utilizzo dei crediti fiscali;

-        incrementare il limite delle compensazioni fiscali.

 

In questo articolo appare evidente considerare:

-     la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a € 10.000 annui, che può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (annuale) o dell’istanza (trimestrale). Conseguentemente è prevista la possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma. A tal fine i soggetti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA;

-     il contribuente che intende utilizzare in compensazione il credito IVA, in misura superiore a € 15.000 annui (l’importo originario era di € 10.000), deve disporre di una dichiarazione IVA “certificata” circa la sussistenza di detto credito. A tal fine, alla dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 da parte di un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.). Per le società ed enti, in alternativa al visto di conformità, la dichiarazione IVA va sottoscritta oltre che dal rappresentante legale anche da coloro che sottoscrivono (se prevista) la Relazione di revisione;

-     il contribuente che intende compensare il credito IVA, annuale o trimestrale, in misura superiore a € 10.000 annui, sarà tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici che verranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine la stessa Agenzia dovrà emanare un apposito Provvedimento attuativo entro il 4.10.2009 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).

-     non essendo previsto uno specifico termine di decorrenza delle disposizioni sopra illustrate,  le stesse sono ancorate alla data di entrata in vigore del Decreto in esame individuato nel giorno stesso della pubblicazione sulla GU (1.7.2009).

Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa 2.7.2009, ha precisato che:

-        fino al 31.12.2009 saranno mantenute le attuali modalità di esercizio delle compensazioni dei crediti fiscali;

-       “le stesse conclusioni, data la sistematicità del quadro normativo, valgono anche per le compensazioni degli importi derivanti dalle istanze di rimborso trimestrali”.

 

Il comma 8 dell’art.10 in esame prevede infine che con un apposito DM, il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili nell’anno solare, attualmente fissato ad un miliardo di lire, potrà essere innalzato fino ad € 700.000 a decorrere dall’1.1.2010.

 

 

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL DURC – Art. 11-bis

Il nuovo art. 11-bis introduce l’obbligo di presentare il DURC, per certificare la regolarità contributiva, per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche (su posteggi dati in concessione per 10 anni ovvero su qualsiasi area purché in forma itinerante) di cui all’art. 28, D.Lgs. n. 114/98. In particolare è previsto detto documento deve essere presentato in sede di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Entro il 31.1 di ciascun anno successivo a

quello di rilascio dell’autorizzazione il Comune verificherà la sussistenza del documento. La mancata presentazione iniziale ed annuale del documento comporterà la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

 

CONTRASTO AI PARADISI FISCALI – Art. 12

Sono confermate le misure/strategie volte a contrastare le evasioni ed elusioni effettuate nei Paesi a fiscalità privilegiata, c.d. “Paradisi fiscali”, consistenti:

·       nell’istituzione di una “unità speciale” che tramite il rafforzamento della cooperazione internazionale sia in grado di meglio contrastare il fenomeno delle operazioni a contenuto elusivo/evasivo effettuate all’estero;

·       nella previsione di una “presunzione di evasione” (relativa, in quanto è comunque ammessa la prova contraria) per le operazioni effettuate in Paesi a fiscalità privilegiata, in violazione degli obblighi di monitoraggio di cui al DL n. 167/90 (compilazione quadro RW del mod. UNICO). A tal fine l’art. 12, comma 2, dispone che:“… gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato … in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salvo la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione …”.

 

RIMPATRIO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI ESTERE – Art. 13-bis

Il nuovo art. 13-bis, inserito in sede di conversione in legge ripropone il c.d. “scudo fiscale” al fine di favorire il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (in Paesi UE oppure aderenti alla Spazio economico europeo che garantiscono lo scambio delle informazioni fiscali) in violazione del norme sul monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW del mod. UNICO).

In particolare il rimpatrio e la regolarizzazione:

·         riguardano le predette attività detenute al 31.12.2008;

·         vanno effettuati nel periodo compreso tra il 15.9.2009 ed il 15.4.2010;

·         si perfezionano con il pagamento di un’imposta straordinaria, da applicare al rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i 5 anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione (senza possibilità di scomputare eventuali perdite), pari al 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni (senza possibilità di scomputare eventuali ritenute o crediti).

Con un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti nel dettaglio le specifiche modalità e gli adempimenti dichiarativi necessari.

Si evidenzia infine che il comma 7 dell’art. 13-bis in esame dispone un inasprimento delle sanzioni previste per le violazioni commesse in sede di compilazione del quadro RW “Investimenti all’estero e/o trasferimenti da, per e sull’estero” del mod. UNICO. La sanzione prevista dall’art. 5, DL n. 167/90 nella misura “dal 5 al 25 per cento” è infatti innalzata “dal 10 al 50%” degli importi non dichiarati.

 

RATEIZZAZIONE DELL’IVA DA ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE – Art. 15

È confermata l’introduzione della possibilità di versare l’IVA dovuta a seguito dell’adeguamento alle risultanze degli studi di settore in forma rateale, così come già previsto per il versamento delle altre imposte (IRPEF/IRES/IRAP) dovute a seguito dell’adeguamento agli studi di settore.

Al riguardo si   rammenta che l’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 2.7.2009 ha chiarito che tale possibilità era fruibile già con riferimento al versamento da effettuare il 6 luglio scorso.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE AUTOTRASPORTO – Art. 15

Il nuovo comma 8-septies dell’art. 15 ripropone il credito d’imposta a favore degli autotrasportatori, corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato a titolo di tassa automobilistica per il 2009, per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate.

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 6.8.2009 la misura di detto credito è stato quantificato nelle seguenti misure:

·       38,5% dell’importo pagato, per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 t e 11,5 t;

·       77% dell’importo pagato, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 t.

La fruizione del credito in esame è subordinata alla presentazione di una specifica “autocertificazione”.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, non è rimborsabile e non concorre né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP né all’imponibile ai fini IRES/IRPEF.

 

PERSONE FISICHE CON PIÙ DI 10 VEICOLI – Art. 15

Il nuovo comma 8-octies dell’art. 15 dispone che gli Uffici del Pubblico registro automobilistico (PRA) sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza ed alla Regione competente le persone fisiche che risultano proprietarie di 10 o più veicoli. Tale disposizione va inquadrata nell’ambito dell’attività di accertamento tramite il c.d. “redditometro”.

 

VENDITA BIGLIETTI DI TRASPORTO PUBBLICO E DI PARCHEGGIO – Art. 15

Per effetto della modifica dell’art. 74, comma 1, lett. e), DPR n. 633/72 le operazioni di vendita al pubblico dei documenti di viaggio per trasporti pubblici urbani e dei documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari comprendono:

·         le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative;

·         tutte le operazioni di compravendite effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.

Di conseguenza l’IVA versata dagli esercenti le predette attività assorbe anche i corrispettivi dovuti per le tali attività.

 

PROROGHE DEI TERMINI – Art. 23

1.   sospensione procedure esecutive di sfratto:    è confermato che il periodo di sospensione delle procedure esecutive di sfratto per gli immobili locati a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio abitativo ex art. 1, comma 1, Legge n. 9/2007, previsto, da ultimo, dal DL n. 158/2008 fino al 30.6.2009, è ulteriormente prorogato fino al 31.12.2009.

2.   comunicazione unica nascita dell’impresa:  è confermato il nuovo termine dell’1.10.2009, quale data a decorrere dalla quale sarà possibile utilizzare il nuovo modello di Comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui al all’art. 9, comma 8, DL n. 7/2007.

3.   passaggio dalla tarsu alla tia:  è confermata la modifica dell’art. 5, comma 2-quater, DL n. 208/2008, in base al quale è ora previsto che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio potrà adottare il regolamento di cui all’art. 238, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006 entro il 31.12.2009 (anziché entro il 30.6.2009). Conseguentemente, soltanto a decorrere dal 31.12.2009, in caso di mancata adozione del citato regolamento da parte del Ministro, i Comuni potranno adottare la Tariffa integrata ambientale (TIA) ai sensi delle disposizioni e dei regolamenti vigenti.

4.   modalità semplificata di annotazione degli aggi monopolio, valori bollati,ecc.:   è demandata ad un apposito DM l’introduzione di modalità “semplificate” di annotazione degli aggi connessi alla rivendita di generi di monopolio, valori bollati, ecc. al lotto/lotterie nonché ai servizi di incasso delle tasse automobilistiche e di concessione governativa o attività analoghe a favore delle imprese in contabilità semplificata ex art. 18, DPR n. 600/73.