giovedì 09 dicembre 2010
Sostegno al reddito in favore dei lavoratori svantaggiati - Programma Triennale “Azione di Sistema Welfare To Work”
A seguito dell’approvazione del Programma Triennale denominato “Azione di Sistema Welfare To Work” da parte del Ministero del lavoro, l’Inps dovrà procedere al pagamento, in favore dei lavoratori svantaggiati che verranno individuati dalle Regioni, di sostegni al reddito mensili (sussidi) e di incentivi, pari all’importo complessivo del sussidio, da erogare in due tranche. L’importo e la durata dei sussidi mensili potranno essere differenziati da Regione a Regione e stabiliti nella Convenzione INPS-Regione in base alle singole progettazioni esecutive preventivamente approvate dal Ministero del Lavoro. (INPS - messaggio 29 novembre 2010, n. 29925).
l Programma Triennale denominato “Azione di Sistema Welfare To Work” (WtoW), approvato dal Ministero del Lavoro, prevede un intervento strutturale di “welfare to work” in considerazione dell’attuale crisi congiunturale al fine di intervenire con misure volte a tutelare l’occupazione, con particolare attenzione ai soggetti più deboli maggiormente esposti alle ricadute della crisi, quali lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a seguito di crisi aziendale e/o occupazionali, inoccupati e disoccupati di lunga durata, ecc..
I principali aspetti dell’”Azione di Sistema WtoW” sono: il sostegno al reddito, l’assunzione del lavoratore, il contributo alla creazione d’impresa, i controlli e le procedure di pagamento.
Sostegno al reddito
Il contributo viene erogato al lavoratore svantaggiato in tranche mensili per un importo e per la durata stabiliti nelle singole progettazioni esecutive per il tempo necessario alla conclusione del percorso di inserimento e, comunque, per un periodo non superiore a 10 mesi.
I destinatari (soggetti svantaggiati) verranno nominativamente individuati dalle Regioni e dalle stesse comunicati direttamente alla rispettiva Sede Regionale dell’INPS con il supporto tecnico di Italia Lavoro S.p.A.
I suddetti dati saranno inviati dalla Sede regionale INPS alle Sedi territorialmente competenti ad erogare al beneficiario il sostegno in oggetto.
I nominativi dei soggetti da indennizzare saranno trasmessi direttamente dalle Regioni (o Province) alle rispettive Sedi Regionali avvalendosi del supporto di Italia Lavoro S.p.A..
Il sostegno in esame è incompatibile con la percezione di altri sussidi legati allo stato di disoccupazione o di inoccupazione e/o di altri trattamenti previdenziali o assistenziali di natura similare.
In ogni caso l’ammontare del sostegno mensile da erogare non può essere superiore all’ultima mensilità del sussidio percepito dal lavoratore a titolo di indennità legato allo stato di disoccupazione o inoccupazione.
Il sostegno è compatibile con altri redditi da lavoro dipendente e/o autonomo purché il reddito del lavoratore interessato resti comunque entro i limiti previsti dalla legge per il mantenimento dello stato di disoccupazione. Pertanto, i soggetti beneficiari del sussidio, qualora si prospetti l’occasione di essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato nell’arco temporale di partecipazione all’Azione di Sistema WtoW, possono fruire di un periodo di sospensione con corrispondente sospensione del sussidio.
Il sostegno non può essere riconosciuto in caso di titolarità di pensione di vecchiaia, di anzianità e di inabilità. Durante la percezione del sostegno mensile, non è configurabile l’ipotesi di assenza per malattia mentre, per quanto riguarda l’astensione obbligatoria per maternità, in caso di assenza intervenuta dopo l’avviamento all’Azione di Sistema, alla lavoratrice spetta l’erogazione del sostegno per l’intera durata di fruizione dello stesso.
Assunzione del lavoratore
Nel caso di assunzione di un soggetto avente titolo a percepire il sussidio, gli importi mensili non ancora maturati dall’interessato alla data di assunzione vanno riconosciuti all’azienda stessa, solo se si tratta di un contratto a tempo indeterminato, di apprendistato ovvero a tempo determinato, purché superiore a 12 mesi con orario pari o superiore a 20 ore settimanali.
Il sussidio spetta anche all’azienda che ha assunto precedentemente il lavoratore “svantaggiato” con contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi nelle seguenti ipotesi:
- trasformazione della predetta tipologia contrattuale in contratto a tempo indeterminato;
- stipula con il medesimo soggetto, senza soluzione di continuità, di un nuovo contratto a tempo determinato la cui durata, considerato il precedente rapporto di lavoro del soggetto, dovrà far conseguire allo stesso un periodo di impiego superiore a 12 mesi.
L’incentivo è corrisposto dall’Inps in unica soluzione in sede di conguaglio dei contributi dovuti dall’azienda relativamente ai propri lavoratori dipendenti.
L’azienda dovrà restituire:
il 100% del beneficio se il rapporto di lavoro si interrompa nel corso dei primi dodici mesi dall’assunzione per licenziamento per giustificato motivo oggettivo
il 50% del beneficio in caso di dimissioni del lavoratore
i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (trattandosi di fatti non imputabili al datore di lavoro).
Contributo alla creazione d’impresa
Al lavoratore “svantaggiato” privo di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito, che intenda intraprendere un’attività lavorativa autonoma, individuale o associata, ovvero associarsi in cooperativa, spetta il sostegno al reddito.
L’importo complessivo può essere erogato in due tranche di pari importo al lordo delle eventuali ritenute fiscali.
I nominativi dei lavoratori aventi diritto a percepire l’incentivo dovranno essere comunicati dalle Regioni alla rispettiva Sede Regionale INPS, corredati di tutti i dati necessari.
Nel caso in cui un lavoratore, dopo aver intrapreso un percorso formativo con relativa percezione del sussidio mensile, decida, contrariamente a quanto dichiarato inizialmente, di procedere alla creazione di impresa in forma autonoma, individuale o associata, ovvero di associarsi in cooperativa e chieda la concessione dello specifico contributo, dall’importo della somma erogabile a tale titolo (importo massimo stabilito in Convenzione) dovranno essere detratte le somme da lui già percepite a titolo di sussidio mensile.
Controlli e procedure di pagamento
I nominativi dei soggetti destinatari del contributo (con pagamenti mensili ovvero in due tranche) verranno individuati dalla competente Regione trasmessi direttamente alla Direzione Regionale INPS che, a sua volta, ne curerà l’inoltro alle Sedi territorialmente competenti.
In merito agli adempimenti procedurali va utilizzata la consueta procedura “DS non agricola”, opportunamente modificata.
Prima di procedere all’erogazione degli incentivi in oggetto, le sedi competenti devono controllare attentamente che nessuno dei lavoratori inseriti negli elenchi trasmessi dalla Regione abbia in pagamento o abbia avuto titolo a percepire, nell’arco temporale cui sono riferiti detti incentivi, una indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione o di inoccupazione.